Minuto di raccoglimento
Variazione Cellulare Presidente Ruzza
Comunicato Stampa - Convocazione Rappresentatina Regionale Under 19 - 06-03-2024
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Lo scorso mercoledì 22 settembre, è entrato in vigore il decreto-legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.
Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio.
L’accertamento dell’idoneità all’ingresso sarà verificato in maniera istantanea ad ogni singolo accesso e riguarderà il personale dipendente, i collaboratori, le aziende fornitrici dei servizi e qualsiasi utente per cui è autorizzato l’accesso in sede
La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, il collaboratore, il fornitore, i visitatori in genere, i rappresentanti delle Società affiliate, ecc, devono essere in possesso della certificazione verde.
A fronte di ciò si invitano le società che dovessero far visita alla Sede regionale oppure alla Delegazioni provinciali e Distrettuali di essere TASSATIVAMENTE fornite della documentazione di cui sopra.
Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, NON sono consentite deroghe a tale obbligo.
Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.
Si prega un’attenta lettura di quanto sopra e conseguentemente una doverosa applicazione della normativa vigente.