E' entrato in vigore il 17 giugno scorso il nuovo
Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, precedentemente approvato dal Consiglio Federale e ratificato dalla Giunta del CONI.
Il nuovo Codice disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della FIGC.
La FIGC ha redatto un utilissimo
schema di sintesi del nuovo Codice a cui l'avvocato Gianmaria
Daminato, consulente legale della LND Veneto, ha aggiunto alcuni commenti di carattere generale, che riportiamo qui di seguito.
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Iniziamo con il dire che il nuovo Codice si divide in una prima parte dedicata al diritto sostanziale, ossia alle regole ed ai comportamenti che realizzano una violazione, e in una seconda parte relativa al diritto processuale con le procedure ed i termini.
In linea generale, il nuovo Codice offre maggiori margini di manovra alle azioni difensive in giudizia, tuttavia, a mio avviso, andrebbero fatte alcune considerazioni aggiuntive in relazione al mondo LND. Vi sono infatti delle oggettive complessità per i club dilettanti, dalta la gran mole di articoli (ben 142) contenuti nel nuovo Codice. Potrebbe, dunque, risultare complicata la fase di apprendimento della nuova struttura normativa.
Spesso le strutture delle società di LND non prevedono la presenza di consulenti specializzati in materia: in tal senso credo che questa riforma imporrà la necessità di alzare il livello di professionalità e della formazione per i collaboratori delle società dilettantistiche.
Si dovrà prestare molta attenzione alle modifiche introdotte dal punto di vista procedurale,
e in particolare dall'art. 64 all'art.128, poiché vi è stata una riforma del processo sportivo tramite rivisitazione della procedura innanzi ai giudici sportivi e innanzi ai giudici federali.Ogni procedimento è normato con individuazione delle modalità e dei termini del ricorso, se primo grado, o del reclamo, se secondo grado.
Le società dilettanti dovrebbero quindi fare particolare attenzione a questa parte del codice, per evitare di non rispettare i nuovi termini entro cui rivolgersi alla Giustizia Sportiva. Consideriamo infatti che gli artt. 96,97, 107 e 108 hanno introdotto una tutela cautelare e monocratica e collegiale innanzi ai giudici federali. Prima tale possibilità non era prevista. Il nuovo codice consente al Presidente del Tribunale Federale e per il Presidente della Corte Federale di appello di adottare un decreto monocratico inaudita altera parte, ove vi sia urgenza tale da non attendere la Camera di Consiglio".