figclnd
Regolamento Play Off e Play Out s.s. 2024/2025
Regolamento Play Off e Play Out s.s. 2023/2024Regolamento Play Off e Play Out Stagione Sportiva 2024/2025 (in aggiornamento)
Comunicati Stagione Sportiva 2024/2025
ico ico
30/04/25

Com_99

ico ico

Com_99.pdf

ico ico

AllegCom_99.zip

ico ico
24/04/25

Com_98

ico ico

Com_98.pdf

ico ico

AllegCom_98-Comunicazione-CONI.pdf

ico ico

AllegCom_98-Minuto-raccoglimento-integrazione.pdf

ico ico

AllegCom_98-Papa-Francesco-testo-e-modalita-per-il-ricordo.pdf

ico ico

AllegCom_98-Torneo-U14-Pro-Fase-Interregionale_240425-Calendario-Definitivo.pdf

ico ico
23/04/25

Com_97

ico ico

Com_97.pdf

ico ico

AllegCom_97.zip

ico ico
17/04/25

Com_96

ico ico
16/04/25

Com_95

ico ico

Com_95.pdf

ico ico

AllegCom_95-CAMP-CU-95.pdf

ico ico

AllegCom_95-Classifiche-Ufficiali-Campionato-di-Eccellenza-Under-19-Elite-Regionale-a-fine-Girone-di-Ritorno.pdf

ico ico

AllegCom_95-Graduatoria-Coppa-Disciplina-Campionato-di-Eccellenza-Under-19-Elite-Regionale-a-fine-Girone-di-Ritorno.pdf

ico ico

AllegCom_95-OPEN-DAY-CU-95.pdf

ico ico

AllegCom_95-programma-informazione-sgs-veneto-validati.pdf

ico ico
11/04/25

Com_94

ico ico
09/04/25

Com_93

ico ico

Com_93.pdf

ico ico

AllegCom_93-BANDO-CORSO-GRASSROOTS-LIVE-per-Istruttori-Attivita-di-Base_2024-2025.pdf

ico ico

AllegCom_93-CU-09042025_Evolution-Programme.pdf

ico ico

AllegCom_93-CAMP-CU-93.pdf

ico ico

AllegCom_93-cu_n_120_sgs_u13_futsal_elite_2_3_fase.pdf

ico ico

AllegCom_93-DISTINTA-GARA-U13-FUTSAL-ELITE.pdf

ico ico

AllegCom_93-Liberatoria-Minorenne_nuovo-logo_aggiornamento-maggio-2024.pdf

ico ico

AllegCom_93-OPEN-DAY-CU-93.pdf

ico ico
04/04/25

Com_92

ico ico
03/04/25

Com_91

ico ico
02/04/25

Com_90

ico ico

Com_90.pdf

ico ico

AllegCom_90-CU-02042025-Evolution-Programme.pdf

ico ico

AllegCom_90-CAMP-CU-90.pdf

ico ico

AllegCom_90-COMUNICAZIONE-AMMESSI-AL-CORSO-GRASSROOTS-LIVELLO-E-CALCIO-INTEGRATO_2024-2025.pdf

ico ico

AllegCom_90-DISTINTA-GARA-U13-FUTSAL-ELITE.pdf

ico ico

AllegCom_90-Liberatoria-Minorenne_nuovo-logo_aggiornamento-maggio-2024.pdf

ico ico

AllegCom_90-OPEN-DAY-CU-90.pdf

1 2 3 »

Comunicati Stampa
ico ico
22/04/25

Comunicato Stampa_minuto di raccoglimento morte Santo Padre

ico ico
08/04/25

Comunicato Stampa - Convocazione Rappresentativa Regionale Under 17 - del 08-04-2025

ico ico
07/04/25

Comuniato Stampa - Posticipo gare Under 17 Elite e Under 15 Elite

Meteo oggi - www.ilmeteo.it
Meteo Veneto
Orari apertura Comitato Regionale
Giornodallealle
Lunedì09:0013:00
Martedì09:0013:00
Giovedì09:0013:00
Venerdi09:0013:00

Premi

Art. 96 - Premio di Preparazione
L'indirizzo pec della Commissione premi è il seguente:

commissione.premi@pec.figc.it
 
Contro le decisioni della Commissione Premi è ammessa l’impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con ricorso da inviare entro sette giorni dalla pubblicazione della decisone al seguente indirizzo mail pec:

tfn.veconimiche@pec.figc.it

Art. 96
Premio di tesseramento
1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non
professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto
tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle
Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente
tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali
diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.
Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo
tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in
cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega
Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la
stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per
ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di
tesseramento”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento”
per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane”
del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del
tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.
Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega
Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da
società associate alla LNPA o alla LNPB.
Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga
tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo
temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in
relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla
precedente società.
Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione
essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società
che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal
Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.
Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è
rinnovabile per più di due volte.
Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale
federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà
del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e,
contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a
pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le
tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società
aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della
Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.
Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.
Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società
ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che
dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere
depositato l'originale.
Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque
componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti
designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in
carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento
iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via
definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a
quella in cui è maturato.

5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni
singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:
Serie D: €450
Eccellenza: €350
Promozione: €250
Prima Categoria: €150
Seconda Categoria: €100
Terza Categoria: non dovuto
Calcio a 11 femminile:
Serie B: €150
Serie C: €100
Eccellenza: non dovuto
Promozione: non dovuto

Calcio a 5 maschile:
Serie A €500
Serie A2 Elite €450
Serie A2 €350
Serie B €250
Serie C1 €150
Serie C2 €100
Serie D non dovuto

Calcio a 5 femminile:
Serie A €100
Serie B non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li non dovuto
Art. 99
Premio di formazione tecnica
1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”,
ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del
calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 33,
comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in
alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto
alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato
tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso
tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui
ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al
“valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del
rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente
fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto
il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del
primo contratto di lavoro sportivo.
Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di
apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente
capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra Società nel corso della stessa
stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di
appartenenza, se superiore, detratto dell’importo del premio dovuto dalla precedente Società.
Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene
conto di quanto di seguito specificato:
- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con
apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli
indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella
tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di
apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare
l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);
- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il
calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della
stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine
della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro
sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale;
- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il
calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a
seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante,
instaurato un tesseramento biennale;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto
con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le
“Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato
professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società
professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito
dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma
transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o
temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale”
riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non
computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;
- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui
il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate
alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne
stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;
- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con
la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di
continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un
tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del
calcolo dell’importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o
del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.
L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su
richiesta delle Società interessate.

2. L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante
dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto
accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla
sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la
società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al
Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno
successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle
modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva
a quella in cui è maturato.

CATEGORIA della società che stipula il primo
contratto di lavoro sportivo/Coefficiente:


DILETTANTI
3a Categoria 1
2a Categoria 2
1a Categoria 3
Promozione 4
Eccellenza 5
Campionato Naz. Serie D 6

TRA CALCIO FEMMINILE
Promozione 0
Eccellenza 1
Serie C 2
Serie B 3
Serie A 4

TRA CALCIO A 5
Serie D maschile 0
Serie C2 maschile 1
Serie C1 maschile 1,5
Serie B maschile 2
Serie A2 maschile 3
Serie A2 elite 3,5
Serie A maschile 4
Femminile Prov./Reg. 0
Serie B femminile 1
Serie A femminile 2

PROFESSIONISTI
Serie C 11
Serie B 15
Serie A 18
 
ico ico
18/02/25

Schema premi in base al tesseramento

ico ico
30/01/25

Opuscolo Premi di tesseramento e Formazione tecnica, incontro del 25.1.2025

ico ico
02/12/24

Modello richiesta premio tesseramento - art. 96 NOIF in vigore dal 1 luglio 2023 (documento PDF editabile)

ico ico
02/12/24

Modello dichiarazione transazione intervenuta - art. 96 NOIF (documento PDF editabile)

ico ico
02/12/24

Modello accordo riduzione premio formazione tecnica - art 99, comma 2 - NOIF

ico ico
29/07/24

Valore base premio di formazione tecnica 2024/2025

ico ico
13/07/23

Sintesi adeguamenti NOIF dlgs 36/2021

ico ico
13/07/23

C.U. 447-Valore base premio formazione tecnica 2023/2024

ico ico
13/07/23

C.U. 443-Adeguamenti NOIF dlgs 36/2021

COMITATO REGIONALE VENETO
Via della Pila, 1 - angolo via f.lli Bandiera - MARGHERA (VE)
Email: vecalcio.segreteria@lnd.it - Email P.E.C.: comitatoregionaleveneto@pec.it
Tel. 041.2524111 - Fax 041.2524140 - C.F. 08272960587
Web Design: PowerSPORT by Newb.it