Comunicato Stampa per Assemblea CR Veneto 13/12/2024
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2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. II ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d’autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.
La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l’osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all’art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.
Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la società titolare del tesseramento.
Svincolo per Decadenza del tesseramento (art.32 bis NOIF)
1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94quinquies. VAI AL MODULO ON LINE.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.
2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell’accordo economico.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.
Svincolo per decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore tesserato LND (art.109 NOIF)
Svincolo per Rinuncia (art. 107 NOIF)
La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.
La medesima disposizione si applica per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti”.
L’inclusione nelle “liste di svincolo” dei calciatori/calciatrici “non professionisti” che abbiano sottoscritto un accordo ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquies, durante la vigenza dell’accordo economico, è consentita solo nel caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dai calciatori/calciatrici medesimi/e.
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice svincolato/a ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età.
I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.
2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori/calciatrici da svincolare.
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.
4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.
5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.
7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.
Svincolo per Inattività del calciatore TESSERATO SGS (art.109 NOIF)
A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.
La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.
L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.
La richiesta può essere inviata anche attraverso posta elettronica certificata, come riportato nel modulo scaricabile attraverso il link sopra riportato.
L'atleta potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello svincolo sul Comunicato Ufficiale del CR Veneto.
Lo Svincolo per Inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei).
Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.
L'atleta potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello svincolo sul Comunicato Ufficiale del CR Veneto.
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Annullamento "CARTA ASSICURATIVA" Piccoli Amici / Primi Calci.
Tale richiesta può essere formulata in qualsiasi momento della stagione sportiva presentando alla Delegazione di competenza l'apposito modulo sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale.
L'atleta potrà sottoscrivere una nuova "Carta Assicurativa" a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'annullamento sul Comunicato Ufficiale del CR Veneto.
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