Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali, devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di puro Settore), a partire dal termine dell’attività ufficiale fino a
XXXXXX, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17 N.O.I.F.), corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.
Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della Società prima della trasformazione
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto D).
Si ricorda comunque che l’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.
Il C.R. Veneto ritiene inoltre opportuno riportare, qui di seguito, il testo degli Artt. n. 20 e n. 52 delle NOIF:
Art.20 - Fusioni - Scissioni - Conferimenti d' Azienda
1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.
Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, devono pervenire agli Uffici della Segreteria Federale di Roma entro il 5 luglio di ogni anno, quindi, per consentire il rispetto dell’iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al C.R. Veneto entro
Venerdì 24 Giugno 2016, ore 17,30.
Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno (entro tale data devono essere pervenute alla F.I.G.C. Nazionale).
Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.
4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO. VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di
almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.
5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società scissa.
In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.
6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.
7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da
almeno due stagioni sportive;
b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico - giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.
Art.52 - Titolo sportivo
1. II titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.
3. II titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può
essere attribuito entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente della F.I.G.C., previo parere vincolante della CO.VI.SO.C. ove il titolo sportivo concerna un Campionato professionistico a condizione che la nuova società, con sede nello stesso Comune della precedente dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza :
- di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
- di avere ottenuto l’affiliazione alla FIGC;
- di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
- di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.