Considerate le richieste pervenute, vista la necessità di adottare “Le Linee Guida FIGC” per la predisposizione dei Modelli di Regolamento, Organizzativi e di Controllo, il Comitato Regionale Veneto ha ritenuto di operare una sintesi di quanto contenuto nei Comunicati Ufficiali n. 68/A del 27/8/2024 e 87/A del 31/8/2024 (già trasmessi a tutte le società).
REGOLAMENTO FIGC PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
Art. 1 -
Finalità
- La FIGC e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle atlete e degli atleti, la loro effettiva par tecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri dii'itti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
- La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “FIGC”) uniforma la propria organiz- zazione, nonché gli organi e le strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
- Il presente Regolamento disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva.
Art. 2 - Ambito di applicazione
- Il presente Regolamento si applica alle Società e ai tesserati della FIGC.
- Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell ambito dell'at- tività federale e/o connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attivita sportive.
- Le condotti di abuso, violenza e disciiminazione, come previste dal successivo art. 4, sono rilevanti a prescindere dalle modalità con le quali vengono consumata, sia di persona sia tramite modalità informatiche, sul web e/o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
Art. 3 - Diritti dei tesserati
- Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito “tesserati”) hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, vio- lenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
- Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soggetti di cui al comma 1 costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei dii'itti della personalità e della salute.
- Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti.
Ai t. 4 -
Comportamenti rilevanti
- Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
- l'abuso psicologico;
- l'abuso fisico;
- la molestia sessuale;
- l'abuso sessuale;
- la negligenza;
- l'abuso di matrice religiosa;
- il bullismo, il cyberbullismo;
- i comportamenti discriminatori.
Ai fini del comma precedente, si intendono:
a) Per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazlone, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
b) Per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del mìnore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (aI fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata conte il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) Per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessual- mente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione ses- suale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorior, degradante o umiliante;
d) Per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione ses- suale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti di cui aIl'art. 3, comma I a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;
e) Per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, compoi'tamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1;
f) Per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessit‹a fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) Per “abuso di matrice religiosa”, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) Per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutarriente nel corso del tempo, ai danni di uno o piu tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazìone ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti cli cui all’art. 3, comma 1, che detenniliano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce veibali, anche in relazione alla performance sportiva,diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) Per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto dìscriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Art. 5 - Buone Pratiche
Le società e i tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti finalità:
a) creare un ambiente sano, sicuio e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti;
b) riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile tecnìco/allenatore del minore e alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding (di seguito anche “Commissione”);
d) programinare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, tenendo in considerazione atiche interessi e bisogni dello stesso;
e) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
f) evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva;
g) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
h) prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminaziolie, tenendo conto dclle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
i) rassicurare la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa arrlicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
Art. 6 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento
- I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, nello svolgimento dell’attività federale, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da que- sto perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
- Il presente Regolamento é pubblicato in una specifica sezione del sito internet della FIGC.
- Le componenti federali e le loro articolazioni territoriali garantiscono la massima diffu- sione del presente Regolamento.
Art. 7 - Seminari informativi
- La FIGC, anche tramite le sue componenti, promuove attività formative sulle tematiche del presente Regolamento.
Art. 8 -
Composizione e nomina della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Saleguarding
- Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 4, è istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
- La Commissioni, in particolare: a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento, da parte delle Societd, dei Modelli Organiz- zativi e di Controllo dell’attività sportiva, dei Codici di Condotta, nonche sulla avvenuta nomina del Responsabile di cui all’ait. 10, comma 7; b) adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, vio- lenza e discriminazione di cui al nesente Regolamento; c) segnala agli oi'gani competenti eventuali condotte rilevanti; d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding; e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservato- rio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dall’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “ODG’) della FIGC; f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Federale.
3) La Commissione é formata da almeno 7 componenti compreso il Presidente, nominati per un quadriennio dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.Possono essere nominati Presidente e componenti della Commissione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all art. 29 dello Statuto federale, che non incoiiono in nessuna delle fattispecie previste dall’art. 11 de1 Codice di Comportamento Sportivo del CONI e che sono in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitaria o in ambito sociale, psicologico o sportivo.
4) La Commissione sottopone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il proprio regola- mento di funzionamento.
5) La Commissione deve dare informativa, con cadenza almeno seiiiestrale, al Consiglio Federale in merito alle proprie deliberazioni e all'attività svolta.
6) La FIGC garantisce il supporto alle attività della Commissione per il tramite della struttura federale all'uopo individuata.
7) La Commissione esercita le proprie funzioni d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni di terzi. Le segnalazioni possono pervenire anche dall’ODV e/o dall’Organo Ricevente le segnalazioni Whistleblowing.
8) In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, la Commissione è tenuta ad intervenire senza indugio, informando la Procura Federale; ha, altresì, facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia con immediatezza alla Procura Federale.
Art. 9 - Dovere di segnalazione e obblighi di riservatezza
- I tesserati che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Commissione.
- Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.
- La Commissione garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto dallo stesso o valutato necessario per la tutela dei soggetti coinvolti.
- La tutela di cui al comma 3 non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la re- sponsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
- Al fine di favorire le segnalazioni acnhe di situazioni di abuso e di pericolo, è istituito il servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale della FIGC.
- La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza al meno semestrale, al Consiglio Federale il resoconto dellG segnalazioni iicevute, garantendo l’anonimato dei soggetti coinvolti, ivi incluso quanto direttamente riscontrato.
Art. 10 -
Adempimenti delle società
- Tutte le Società devono predispoiie e adottare, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle “Linee Guida FIGC” di cui al C.U. n. 57/A del 31 agosto 2023, un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (di seguito, anche solo il “Modello”) e un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, anche solo “Vortice”), conformi a dette Linee Guida.
- I Modelli e i Codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle leggi dello Stato, dei Principi Fondamentali adottati in materia dall’Osservatorio Permanente de1 CONI per 1e Politiche di Safeguarding, delle Linee Guida federali e/o alle raccomandazioni della Commissione e ad ogni altra norma sportiva sovraordinata.
- I Modelli e i Codici di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della Sotieta e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o tìtolo all’attività sportiva.
- Le Società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legi- slativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dal presente Regolamento e dalle Linee Guida della FIGC.
- La FIGC, attraverso la Commissione e la Procura Federale, vigila sull'adozione da parte delle Società dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e clei Codici di Condotta, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.
- I Modelli e i Codici di cui al presente articolo prevedono, infine, ogni altra iniziativa, mi- sura o piocedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 de1 28 febbi‘aio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dal CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia, nonché, piu in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificitìa della dìsciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Società e dei relativi tesserati.
- Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il “Responsabile”). La nomina del Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, mediante l'invio via PEC all'indirizzo safeguarding@pec.ligc.it di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e pre- disposta secondo il modello allegato (Allegato a), e pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Societaria.
- Le società devono, altresì, comunicare alla FIGC, mediante l’invio via PEC all'ìndirizzo safeguarding@pec.figc.it di un'autocertificazìone sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello allegato (Allegato b), l’avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.
Art. 11 -
Obblighi del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
- Il Responsabile è tenuto a garantire l'attuazione del presente Regolamento, prevenendo e contrastando ogni tipo di abuso, violenza o discriminazione sui tesserati e garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi de11'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
- Il Responsabile rende noto il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e il Codice di Condotta, e ogni aggiornamento successivo, tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede della Società e pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente.
Norma transitoria
- Fino alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discritninazioni, l'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo è assolto dal legale rappi'esentante della Società o da un suo delegato.
Art. 12 —Sanzioni
- Il mancato adempimento degli obblighi di cui al Regolamento o il rilascio di dichiarazioni non veritiere rispetto ai predetti obblighi, costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva.
- Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati, che abbiano violato i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n, 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecis del codice penale sono previste dal Codice di Giustizia Sportiva federale.