Per quanto attiene alla tempistica di tali trasformazioni, tenuto conto che le medesime comportano anche un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’Art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all’inizio dell’attività agonistica; quindi, per consentire il rispetto dell’iter burocratico.
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto D).
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in società di persone é disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile.
Si ricorda comunque che l’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.