Le domande in oggetto dovranno essere depositate esclusivamente presso il Comitato Regionale Veneto (Ve.Marghera – Via della Pila n.1) e/o comunque pervenire entro il termine su indicato, accompagnate dall’apposito modulo, in carta sensibile, predisposto dalla Segreteria Federale, in tre copie leggibili reperibile presso la Segreteria del Comitato Regionale Veneto, corredate da:
copia originale del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
atto costitutivo vecchio (il documento redatto all’atto dell’affiliazione);
nuovo Statuto sociale variato e quindi riportante la nuova denominazione;
elenco nominativo dei componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione sportiva 2016/2017.
Si richiama l’attenzione:
il verbale dovrà riguardare l’Assemblea generaledei SOCI non avendo titolo a deliberare il cambio il Consiglio Direttivo o il Presidente della società stessa;
le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo statuto sociale aggiornato della Società;
la nuova denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società, se già esistente con identica o similare denominazione e quindi comporta, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
non è ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune é confinante con quello di provenienza della Società (art. 18 delle N.O.I.F.).
Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:
a) la Società deve essere affiliata alla FIGC da almeno due stagioni sportive
b) la Società, nelle due stagioni precedenti, non ha trasferito la sede sociale in altro Comune e non é stata oggetto di fusione, scissione e/o conferimento d’azienda.
La delibera della Società inerente il cambio di sede deve espressamente prevedere - quale condizione della sua efficacia - l’approvazione del Presidente Federale.
Le modalità sono le stesse riportate al precedente Punto D).
CAMBIO DI SEDE SOCIALE
Può essere richiesto soltanto se il cambio di sede prevede il trasferimento in Comune confinante a quello di provenienza della Società richiedente (art. 18 delle N.O.I.F.).
La delibera della Società inerente il cambio di sede deve espressamente prevedere - quale condizione della sua efficacia - l’approvazione del Presidente federale.
Le modalità sono le stesse riportate ai precedenti Punti “D” e “E”).
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