Regolamento Play Off e Play Out s.s. 2024/2025

Regolamento Play Off e Play Out Stagione Sportiva 2024/2025 (in aggiornamento)

Orari apertura Comitato Regionale

Giorno dalle alle
Lunedì 9.00 13.00
Martedì 9.00 13.00
Mercoledì 9.00 13.00
Venerdì 9.00 13.00

Premi

Art. 96 - Premio di Preparazione

L'indirizzo pec della Commissione premi è il seguente:

commissione.premi@pec.figc.it
 
Contro le decisioni della Commissione Premi è ammessa l’impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con ricorso da inviare entro sette giorni dalla pubblicazione della decisone al seguente indirizzo mail pec:

tfn.veconimiche@pec.figc.it

Art. 96
Premio di tesseramento

1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.
Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.
Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB.
Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.
Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.
Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.
Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.
Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.
Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:
Serie D: €450
Eccellenza: €350
Promozione: €250
Prima Categoria: €150
Seconda Categoria: €100
Terza Categoria: non dovuto
Calcio a 11 femminile:
Serie B: €150
Serie C: €100
Eccellenza: non dovuto
Promozione: non dovuto

Calcio a 5 maschile:
Serie A €500
Serie A2 Elite €450
Serie A2 €350
Serie B €250
Serie C1 €150
Serie C2 €100
Serie D non dovuto

Calcio a 5 femminile:
Serie A €100
Serie B non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li non dovuto

Art. 99
Premio di formazione tecnica

1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.
Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell’importo del premio dovuto dalla precedente Società.
Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene
conto di quanto di seguito specificato:
- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);
- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale;
- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;
- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;
- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell’importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.
L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo/Coefficiente:

DILETTANTI
3a Categoria 1
2a Categoria 2
1a Categoria 3
Promozione 4
Eccellenza 5
Campionato Naz. Serie D 6

TRA CALCIO FEMMINILE
Promozione 0
Eccellenza 1
Serie C 2
Serie B 3
Serie A 4

TRA CALCIO A 5
Serie D maschile 0
Serie C2 maschile 1
Serie C1 maschile 1,5
Serie B maschile 2
Serie A2 maschile 3
Serie A2 elite 3,5
Serie A maschile 4
Femminile Prov./Reg. 0
Serie B femminile 1
Serie A femminile 2

PROFESSIONISTI
Serie C 11
Serie B 15
Serie A 18

COMITATO REGIONALE VENETO
Via della Pila, 1 - angolo via f.lli Bandiera - MARGHERA (VE)
Email: vecalcio.segreteria@lnd.it - Email P.E.C.: comitatoregionaleveneto@pec.it
Tel. 041.2524111 - Fax 041.2524140 - C.F. 08272960587