Regolamento Play Off e Play Out s.s. 2025/2026

Regolamento Play Off e Play Out Stagione Sportiva 2025/2026 (in aggiornamento)

Orari apertura Comitato Regionale

Giorno dalle alle
Lunedì 9.00 13.00
Martedì 9.00 13.00
Mercoledì 9.00 13.00
Venerdì 9.00 13.00

Giustizia Sportiva

Procedura per Inoltro Reclami al Giudice Sportivo e alla Corte Sportiva di Appello Territoriale
Si rende noto che il seguente indirizzo PEC


vecalcio.giustizia@pec.it

è l’unico riferimento a cui devono essere inviati:
 
  • I ricorsi in prima istanza presso il GIUDICE SPORTIVO REGIONALE introdotti ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 del Codice di Giustizia Sportiva per fatti inerenti gare di competenza del Comitato Regionale Veneto;
  • I reclami in ultima istanza avverso le decisioni del Giudice Sportivo regionale o provinciale presso la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, fatti pervenire ai sensi degli artt. 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per i procedimenti in prima istanza presso il GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE, introdotti ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 CGS per fatti inerenti gare di competenza delle Delegazioni provinciali/distrettuali, gli indirizzi PEC di riferimento sono i seguenti:

bassanofigc.giustizia@pec.it                      per la Delegazione di Bassano del Grappa
bellunofigc.giustizia@pec.it                        per la Delegazione di Belluno
padovafigc.giustizia@pec.it                        per la Delegazione di Padova
rovigofigc.giustizia@pec.it                          per la Delegazione di Rovigo
sandonafigc.giustizia@pec.it                     per la Delegazione di San Donà di Piave
trevisofigc.giustizia@pec.it                         per la Delegazione di Treviso
veneziafigc.giustizia@pec.it                       per la Delegazione di Venezia
veronafigc.giustizia@pec.it                        per la Delegazione di Verona
vicenzafigc.giustizia@pec.it                        per la Delegazione di Vicenza



Riportiamo qui di seguito le disposizioni di cui all’art. 67 CGS riguardo il ricorso al Giudice Sportivo:
 
1.         Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
2.         Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
3.         Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.
4.         Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.
5.         Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play off e play out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
6.         Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
7.         Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

Riportiamo altresì le disposizioni di cui all’art. 76 CGS riguardo il reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.

1.        Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale.
2.       
Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
3.       Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.
4.         Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
5.        
 Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.
6.         
La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Per quanto riguarda la tassa reclamo, sia per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo, sia per quelli in ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale, riportiamo quanto previsto dall’art. 48 CGS.
1.        I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.
2.          Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.
3.          I contributi sono incamerati indipendentemente dall’esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.
4.          I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, sono restituiti.

L’importo della tassa è regolato dal C.U. 41/A della FIGC di cui riportiamo stralcio:

Contributi per l’accesso alla Giustizia Sportiva (art. 48 CGS)
A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 78,00
- per le Società appartenenti al SGS € 52,00
C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00
- per le Società appartenenti al SGS € 62,00
D) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 65,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS € 31,00




 

COMITATO REGIONALE VENETO
Via della Pila, 1 - angolo via f.lli Bandiera - MARGHERA (VE)
Email: vecalcio.segreteria@lnd.it - Email P.E.C.: comitatoregionaleveneto@pec.it
Tel. 041.2524111 - Fax 041.2524140 - C.F. 08272960587